Di Sila Ronchiato su Lunedì, 01 Settembre 2014
Categoria: Documenti

Regolamento UE n° 995/10

Il 3 marzo 2013 entra in vigore il regolamento legno della unione europea. I commercianti debbono essere in grado di identificare solamente da chi hanno acquistato (fornitore) ed a chi hanno venduto (cliente).

Il 3 marzo 2013 entra in vigore il regolamento legno UE N° 995/10

A chi si rivolge?

Ai commercianti: i soggetti che vendono e/o acquistano, sul mercato interno, legno già immesso nell'UE. (in pratica chi acquista da fornitori italiani e/o da fornitori appartenenti all'unione europea)

Agli operatori: i soggetti che immettono per primi il legno o i prodotti da esso derivati nel mercato dell'UE. (in pratica chi sdogana la merce)

Quali sono gli obblighi?

Per i commercianti: devono soddisfare l'art. 5 del regolamento e quindi devono essere in grado di identificare solamente da chi hanno acquistato (fornitore) ed a chi hanno venduto (cliente).

Non è necessaria alcuna informazione sulla vendita quando questa viene fatta a privati.

Per gli operatori: devono soddisfare l'art. 6 del regolamento e quindi adottare un sistema di dovuta diligenza (due diligence) che consiste nella tenuta di un registro nel quale riportare:

L'operatore dovrà adottare la procedura di valutazione del rischio per garantire che il legno o i prodotti da esso derivanti non siano di provenienza illegale. Questo può avvenire autonomamente o tramite un organismo di controllo riconosciuto dall'UE.

Attualmente le certificazioni FSC e PEFC non sono sufficienti per attestare la legalità del legno.

Quali sanzioni

Per l'Italia l'autorità competente è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Corpo Forestale dello Stato preposto alle opportune verifiche sul territorio.

Le sanzioni saranno effettive, proporzionali e dissuasive e potranno comprendere:

In sede di verifica potranno essere richiesti documenti e certificati supplementari; inoltre potranno anche essere considerate indicazioni comprovate fornite da terzi relative all'osservanza del regolamento da parte dell'operatore.

I registri devono essere conservati per 5 anni.

Riassumendo: per i commercianti, sostanzialmente, non sono previste incombenze e novità rilevanti mentre, per la figura dell'operatore, come abbiamo cercato di dire sopra, la situazione è ben più complessa.

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