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Regolamento UE n° 995/10

Regolamento UE n° 995/10

Il 3 marzo 2013 entra in vigore il regolamento legno della unione europea. I commercianti debbono essere in grado di identificare solamente da chi hanno acquistato (fornitore) ed a chi hanno venduto (cliente).

Il 3 marzo 2013 entra in vigore il regolamento legno UE N° 995/10

A chi si rivolge?

Ai commercianti: i soggetti che vendono e/o acquistano, sul mercato interno, legno già immesso nell'UE. (in pratica chi acquista da fornitori italiani e/o da fornitori appartenenti all'unione europea)

Agli operatori: i soggetti che immettono per primi il legno o i prodotti da esso derivati nel mercato dell'UE. (in pratica chi sdogana la merce)

Quali sono gli obblighi?

Per i commercianti: devono soddisfare l'art. 5 del regolamento e quindi devono essere in grado di identificare solamente da chi hanno acquistato (fornitore) ed a chi hanno venduto (cliente).

Non è necessaria alcuna informazione sulla vendita quando questa viene fatta a privati.

Per gli operatori: devono soddisfare l'art. 6 del regolamento e quindi adottare un sistema di dovuta diligenza (due diligence) che consiste nella tenuta di un registro nel quale riportare:

  • Nome ed indirizzo del fornitore dell'operatore
  • Tipo di prodotto e nome comune della specie di albero
  • Paese o regione di prouzione del legno (dove è avvenuto il taglio)
  • Concessione di taglio che attesti la legalità del taglio delle foreste (che sembra debba essere tradotto in una lingua riconosciuta all'interno dell'UE)
  • Quantità importata
  • Eventuale nome e indirizzo del commerciante cui è stato fornito il legno 
  • Altri eventuali documenti che attestino la conformità del legno con la normativa vigente nel paese del taglio

L'operatore dovrà adottare la procedura di valutazione del rischio per garantire che il legno o i prodotti da esso derivanti non siano di provenienza illegale. Questo può avvenire autonomamente o tramite un organismo di controllo riconosciuto dall'UE.

Attualmente le certificazioni FSC e PEFC non sono sufficienti per attestare la legalità del legno.

Quali sanzioni

Per l'Italia l'autorità competente è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Corpo Forestale dello Stato preposto alle opportune verifiche sul territorio.

Le sanzioni saranno effettive, proporzionali e dissuasive e potranno comprendere:

  • Sanzioni pecuniarie
  • Il sequestro del legno
  • Immediata sospensione della licenza al commercio

In sede di verifica potranno essere richiesti documenti e certificati supplementari; inoltre potranno anche essere considerate indicazioni comprovate fornite da terzi relative all'osservanza del regolamento da parte dell'operatore.

I registri devono essere conservati per 5 anni.

Riassumendo: per i commercianti, sostanzialmente, non sono previste incombenze e novità rilevanti mentre, per la figura dell'operatore, come abbiamo cercato di dire sopra, la situazione è ben più complessa.


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